Berliner Tageblatt - Consulta, legittimo il divieto per il fotovoltaico a terra in zone agricole

Consulta, legittimo il divieto per il fotovoltaico a terra in zone agricole
Consulta, legittimo il divieto per il fotovoltaico a terra in zone agricole

Consulta, legittimo il divieto per il fotovoltaico a terra in zone agricole

Per la Corte non sono fondate le questioni di costituzionalità sulla norma che lo prevede

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Non sono fondate le questioni di costituzionalità sulla norma che prevede il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici. A pronunciarsi è la Corte Costituzionale con una sentenza. Per la Consulta, "il giudice rimettente non aveva considerato che la norma censurata non vieta l'installazione di tutti gli impianti per la produzione di energia solare nelle aree agricole - si legge nella nota - ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Restano, invece, consentiti gli impianti agrivoltaici 'con moduli non collocati a terra' che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione". Pur in assenza di una definizione legislativa puntuale di 'moduli collocati a terra' la Corte ha osservato che "la relativa indeterminatezza è compensata dalla chiara finalità della disciplina, volta a limitare il consumo di suolo agricolo e a salvaguardare la continuità delle attività colturali e pastorali". La Consulta ha inoltre ricordato che un decreto del 2021 "prevede specifiche eccezioni e deroghe al divieto, consentendo fra l'altro l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree espressamente individuate dal legislatore". Non si è, dunque, riscontrata "la dimostrazione da parte del rimettente che le limitazioni introdotte siano tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili. Sono state altresì dichiarate non fondate le censure riferite agli articoli 3 e 9 della Costituzione, poiché la disciplina censurata realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole fra interessi costituzionalmente rilevanti e riconducibili alla tutela dell'ambiente, quali la promozione della transizione ecologica e la salvaguardia del paesaggio agricolo, del suolo, delle colture, della biodiversità". Infine, la Corte ha affermato che "non è costituzionalmente illegittimo il riferimento alla classificazione urbanistica delle aree agricole, evidenziando che esigenze di certezza del diritto impongono di fondare la disciplina su criteri giuridici oggettivi anziché su elementi fattuali mutevoli".

O.Krause--BTB