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Oblio oncologico, in GU il decreto sulla certificazione
Con indicazioni per la presentazione e il rilascio del documento
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio il decreto del ministero della Salute con le indicazioni per ottenere il certificato di oblio oncologico. Il provvedimento era atteso dopo il decreto, pubblicato lo scorso aprile, con l'elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge sull'oblio oncologico del 2023 e rappresenta il provvedimento che rende operativo il diritto a veder cancellati alcuni limiti fino ad ora applicati per coloro che avevano avuto una malattia oncologica, dai mutui alle adozioni. Nell'articolo 1 del nuovo decreto si stabilisce che "il soggetto interessato, già paziente oncologico", presenti "istanza eventualmente corredata dalla relativa documentazione medica, di rilascio del certificato che attesta l'avvenuto oblio oncologico, a una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta, che forniscono all'interessato le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679". La certificazione - si legge nell'articolo 2 - è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali (decennali o quinquennali) richiesti dalla legge n. 193 del 2023 e quelli previsti nei successivi decreti attuativi della medesima legge con i quali sono indicati, per specifiche patologie oncologiche, termini inferiori di guarigione". Inoltre "ai fini della tutela dei dati personali, l'istanza e i relativi allegati sono cancellati trascorsi dieci anni. I soggetti deputati a ricever la certificazione devono procedere alla cancellazione della stessa trascorsi dieci anni.
J.Bergmann--BTB